Una società ha impugnato una cartella esattoriale per la TARSU del 2009, contestando, tra l'altro, l'illegittima applicazione dell'IVA su TARSU e l'omessa notifica dell'atto presupposto. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. Ha ribadito che per la TARSU, se l'importo è già noto, il Comune può iscrivere a ruolo direttamente senza un atto di accertamento. Inoltre, la censura sull'IVA su TARSU è stata dichiarata inammissibile per il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la società riportato i dettagli della cartella.
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