Un'azienda ha contestato il pagamento della TARI per l'anno 2016, chiedendo l'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti industriali. I giudici di secondo grado avevano respinto il ricorso usando un criterio generico, affermando che lo stabilimento produceva rifiuti speciali "in larga misura". La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per ottenere l'esclusione TARI rifiuti speciali non basta una valutazione approssimativa. La legge impone di individuare con precisione la specifica porzione di superficie in cui si formano, in modo continuativo e prevalente, i rifiuti speciali non assimilabili. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza precedente e ha ordinato un nuovo esame per calcolare l'esatta superficie esente.
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