Un dipendente di un ente previdenziale ha autorizzato i pagamenti della cassa integrazione a favore di un'azienda senza prima verificare la presenza dei modelli Unilav. L'ente ha avviato una procedura disciplinare contestando l'omesso controllo e ha poi inflitto cinque giorni di sospensione dal servizio, ritenendo che la condotta avesse generato duplicazioni di pagamenti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento sostenendo la difformità tra addebito iniziale e sanzione, oltre all'eccessiva severità della misura. La Corte di Cassazione ha confermato che il fatto storico addebitato è rimasto identico, ma ha accolto il ricorso del dipendente sulla proporzionalità. I giudici hanno stabilito che ogni sanzione disciplinare deve rispettare la corretta scala di gravità prevista dal contratto collettivo, annullando la decisione d'appello e disponendo un nuovo giudizio.
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