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D.Lgs. 165/2001 — Anno 2022

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559 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 165/2001

Scorrimento della graduatoria: il diritto batte la discrezionalità
Un candidato, inserito nella graduatoria di un concorso pubblico indetto da un Comune per categorie protette, ha richiesto l'assunzione tramite lo scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia di un altro concorrente. Il Comune aveva già deliberato di coprire i posti vacanti attingendo da quella specifica graduatoria, ma successivamente ha deciso di utilizzare lavoratori socialmente utili. Ne è nato un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la controversia spetta al giudice ordinario. Quando l'amministrazione decide di coprire i posti vacanti usando la graduatoria esistente, sorge un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo al candidato idoneo. Di conseguenza, la domanda per ottenere lo scorrimento della graduatoria rientra nella competenza del giudice del lavoro.
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Giurisdizione del giudice amministrativo: TAR e Corte dei conti
Un professore universitario e medico, sospeso dal servizio per un'indagine penale poi prescritta, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale la restituzione degli stipendi arretrati. L'amministrazione ha risposto chiedendo la restituzione delle somme pagate e dei compensi per attività non autorizzate. Nel frattempo, la Corte dei conti ha avviato un procedimento per danno erariale. Il dipendente ha proposto regolamento di giurisdizione, sostenendo che solo il giudice contabile potesse decidere. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha chiarito che l'azione della Corte dei conti e quella risarcitoria dell'amministrazione sono autonome e indipendenti, in quanto perseguono finalità diverse (sanzionatoria la prima, riparatoria la seconda), escludendo qualsiasi duplicazione indebita.
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Scrutini saltati: sì al licenziamento per assenza ingiustificata
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata intimato a una docente della scuola pubblica. La lavoratrice non si era presentata a una riunione di dipartimento e a diversi scrutini di fine anno. La difesa sosteneva che l'incarico di assistenza allo studio individuale degli alunni comportasse una mera attività di sorveglianza, escludendo l'obbligo di partecipare alle valutazioni collegiali. I giudici hanno invece chiarito che tale attività costituisce un vero supporto alla didattica, rilevante per l'attribuzione dei crediti scolastici. Di conseguenza, l'assenza ingiustificata a tali adempimenti configura una grave violazione dei doveri d'ufficio. Il ricorso della docente è stato rigettato, confermando la legittimità del provvedimento espulsivo.
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Mansioni superiori del dirigente medico: no a stipendio extra
Un medico ha svolto per circa cinque anni l'incarico provvisorio di dirigente responsabile di una struttura complessa, ricevendo solo l'indennità di sostituzione. Il professionista ha richiesto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente medico. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che la sostituzione di un dirigente medico non configura lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente medico, poiché la dirigenza sanitaria è strutturata in un ruolo unico e in un livello unico. Di conseguenza, al sostituto spetta unicamente l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo nazionale, anche se l'incarico si protrae oltre i limiti temporali previsti. La Cassazione ha quindi rigettato definitivamente la domanda del medico.
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Limiti di spesa buoni pasto: l’ente pubblico batte il CCNL
Un dipendente dell'Autorità Portuale ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa nella misura intera di 13 euro prevista dal contratto integrativo, contestando la riduzione a 7 euro decisa dall'ente. L'ente si era adeguato alle norme di contenimento della spesa pubblica. La Corte d'Appello aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo l'indennità di natura retributiva e quindi esclusa dai tagli. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che i limiti di spesa buoni pasto e indennità equivalenti previsti dalle leggi di spending review si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto ISTAT, inclusa l'Autorità Portuale. Di conseguenza, la riduzione a 7 euro è legittima e prevale sugli accordi collettivi difformi.
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Differenze retributive per mansioni superiori: scontro sul calcolo
Una dipendente comunale ha richiesto il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori, avendo svolto compiti di categoria superiore rispetto al proprio inquadramento. La Corte d'Appello ha ridotto le somme spettanti, calcolandole sulla differenza tra lo stipendio base della categoria superiore e la retribuzione effettivamente percepita, comprensiva di scatti di anzianità. La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il calcolo fosse errato e che il Comune avesse già riconosciuto il debito con una delibera ufficiale. La sesta sezione civile della Cassazione, ritenendo la questione di massima importanza per l'uniforme interpretazione del diritto, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla sezione ordinaria per un esame approfondito.
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Mansioni superiori negate al dipendente pubblico: vince lo Stato
Un dipendente pubblico, inquadrato con livello C2, ha svolto l'incarico di Capo Area Trattamentale presso una struttura complessa. Il lavoratore ha richiesto il riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello C3, sostenendo che la posizione organizzativa non potesse essergli applicata e che i compiti svolti fossero riconducibili alla qualifica superiore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'incarico di Capo Area rientrava pienamente nella definizione di posizione organizzativa prevista dal contratto collettivo, la quale poteva essere legittimamente attribuita anche a personale di livello C2 in mancanza di profili C3. Di conseguenza, lo svolgimento di tali funzioni non fa scattare il diritto al superiore inquadramento, ma unicamente alla specifica indennità già percepita.
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Incarichi a dipendenti pubblici: buona fede salva l’azienda
L'Amministrazione Finanziaria ha sanzionato un'Azienda per aver conferito incarichi a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione ministeriale e per non aver comunicato i compensi erogati. L'Azienda si è difesa dimostrando che il professionista si era presentato come libero professionista e che non era possibile conoscere la sua qualifica pubblica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, confermando che l'Azienda ha agito in buona fede e senza colpa. Di conseguenza, l'Azienda vince definitivamente la causa e non deve pagare alcuna sanzione.
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Reiterazione abusiva: dieci anni di supplenze e nessun danno
Un'insegnante ha fatto ricorso contro il Ministero dell'Istruzione lamentando la reiterazione abusiva di contratti a termine per circa dieci anni su posti di organico di fatto, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nella scuola, la semplice successione di supplenze temporanee fino al 30 giugno non dimostra da sola un abuso. L'organizzazione scolastica è complessa e influenzata da variabili imprevedibili come i flussi migratori e le scelte degli studenti. Per ottenere il risarcimento, il lavoratore deve dimostrare un uso distorto dello strumento contrattuale da parte dell'amministrazione. L'insegnante perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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Scatti di anzianità dei precari: Cassazione contro la Provincia
Un'insegnante assunta con contratti a termine successivi ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere gli aumenti di stipendio. Il Tribunale ha accertato la discriminazione ma ha negato il pagamento per motivi legati al contratto collettivo. La Corte d'Appello ha confermato la discriminazione. La Provincia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Provincia, confermando che negare gli scatti di anzianità dei precari della scuola è discriminatorio. La Cassazione ha ribadito che i docenti a tempo determinato hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo, a parità di mansioni svolte, in base alle norme europee.
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Indennità di pronta disponibilità: no ad aumenti senza fondi
Un gruppo di dirigenti medici ha richiesto all'Azienda Sanitaria il pagamento delle differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, pretendendo la misura maggiorata stabilita da una delibera aziendale del 1999. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Sanitaria. I giudici hanno chiarito che nel pubblico impiego privatizzato i trattamenti economici possono essere stabiliti solo dai contratti collettivi e non da atti unilaterali del datore di lavoro. Inoltre, l'incremento dell'indennità di pronta disponibilità è sempre subordinato alla reale capienza del fondo aziendale dedicato. Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato la domanda dei medici di ottenere l'importo maggiorato basato sulla vecchia delibera.
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Sospensione cautelare dal servizio: nullo lo stop senza processo
Un dipendente comunale, responsabile della Polizia Locale, subisce una sospensione cautelare dal servizio a causa di un ammanco di cassa, in attesa del processo penale. Il lavoratore contesta la misura poiché il contratto collettivo richiede il rinvio a giudizio, non ancora avvenuto. La Corte d'Appello ritiene invece che la riforma Brunetta abbia superato tale limite. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, chiarendo che la sospensione del procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio sono istituti differenti. La legge non ha cancellato le tutele del contratto collettivo, che restano pienamente valide. Di conseguenza, la sospensione cautelare senza rinvio a giudizio è illegittima.
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Decreto penale di condanna: sanzione nulla senza verifiche
Una dipendente pubblica riceve una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per cinque mesi dopo aver acquistato un telefono cellulare di provenienza furtiva. L'amministrazione applica la sanzione basandosi esclusivamente su un decreto penale di condanna non opposto per ricettazione. La Corte d'Appello ritiene legittimo il provvedimento, equiparando il decreto a una sentenza irrevocabile. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, stabilendo che il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o disciplinari. Di conseguenza, il datore di lavoro non può limitarsi a recepire la condanna penale, ma deve svolgere un autonomo accertamento dei fatti contestati per valutare la reale gravità della condotta del dipendente.
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Abuso di contratti a termine: niente posto fisso ma risarcimento
Quindici lavoratori hanno fatto causa a un ente pubblico non economico per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato per il servizio di esazione del pedaggio. La Corte di Cassazione ha confermato che, nel pubblico impiego, vige il divieto assoluto di trasformare i rapporti precari in contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso dei lavoratori sul risarcimento. La Corte ha stabilito che l'abuso di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione genera un danno comunitario presunto. Questo danno va risarcito in modo forfettario (tra 2,5 e 12 mensilità) senza che il dipendente debba provarlo. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'indennità risarcitoria a favore dei lavoratori.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: no a stipendio pieno
Un docente incaricato per anni della reggenza di istituti scolastici ha richiesto il pagamento dell'intero stipendio previsto per i dirigenti di ruolo, lamentando una disparità di trattamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego non comporta automaticamente il diritto alla piena equiparazione retributiva con il personale di ruolo. La Corte ha chiarito che le indennità aggiuntive previste dai contratti collettivi sono legittime e rispettano il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alle differenze stipendiali piene, ma solo alle indennità specifiche stabilite dalla contrattazione collettiva per la funzione di reggenza temporanea.
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Assegno ad personam: negato se manca la continuità dell’incarico
Un gruppo di docenti, diventati dirigenti scolastici tramite concorso, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ad personam per mantenere il trattamento economico più favorevole goduto in passato come presidi incaricati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno chiarito che l'assegno ad personam spetta solo a chi ricopre l'incarico di presidenza al momento esatto del passaggio di ruolo. Poiché nell'anno precedente i lavoratori erano tornati a svolgere la funzione docente, non vi era alcun trattamento economico superiore in atto da dover conservare. La contrattazione collettiva mira infatti a evitare un peggioramento retributivo immediato, non a ripristinare indennità passate già cessate.
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Parità di trattamento dei lavoratori a termine: precari vs Stato
Un insegnante, assunto per anni con contratti a tempo determinato e poi stabilizzato, ha richiesto il pagamento delle differenze stipendiali maturate durante il precariato. Egli lamentava l'assenza di scatti di anzianità, riservati solo ai colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica si è opposta, difendendo la legittimità del trattamento differenziato. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso dell'amministrazione sia quello del docente. La Corte ha ribadito il principio della parità di trattamento dei lavoratori a termine, confermando che i precari hanno diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità effettiva di servizio. Tuttavia, ha chiarito che per il periodo di precariato non si possono applicare i criteri virtuali di calcolo dell'anzianità previsti solo per la ricostruzione della carriera post-ruolo. Entrambe le parti sono rimaste soccombenti.
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Parità di trattamento dei docenti precari: sì agli scatti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un'insegnante assunta con contratti a termine a ricevere lo stesso trattamento economico dei colleghi di ruolo. L'Amministrazione Pubblica aveva negato gli scatti di anzianità, sostenendo che la diversità di trattamento fosse giustificata dalle peculiarità del reclutamento scolastico. I giudici hanno respinto questa tesi, ribadendo che la parità di trattamento dei docenti precari è un principio fondamentale garantito dal diritto europeo. La Corte ha chiarito che l'anzianità di servizio deve essere riconosciuta anche durante i contratti a tempo determinato, poiché l'esperienza professionale matura allo stesso modo. Di conseguenza, il ricorso dell'amministrazione è stato rigettato, confermando l'obbligo di pagare le differenze retributive maturate dall'insegnante.
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Delega di firma: l’accertamento è valido anche senza nome
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per tasse non pagate, sostenendo che l'atto fosse nullo perché firmato da funzionari senza una valida delega nominativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la delega di firma non richiede l'indicazione del nome del funzionario delegato. È sufficiente che l'atto indichi la qualifica professionale del firmatario, permettendo di verificare la sua appartenenza all'ufficio. La Suprema Corte ha chiarito che questo tipo di delega costituisce una semplice modalità organizzativa interna e non un trasferimento di funzioni. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è pienamente valido e la causa è stata rinviata al giudice di secondo grado per una nuova decisione.
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