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D.Lgs. 150/2022 — Sezione Settima Penale

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446 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 150/2022

Particolare tenuità del fatto: negata se il furto è ripetuto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per tentato furto aggravato di capi d'abbigliamento. L'imputata chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di merito avevano negato il beneficio a causa del valore non esiguo della merce (circa 240 euro) e della condotta ripetitiva della donna, che era entrata e uscita più volte dai negozi per sottrarre i beni. La Suprema Corte ha confermato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto spetta al giudice di merito e, se motivata logicamente, non è sindacabile. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso ha precluso anche l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela, comportando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto aggravato di ruote: il recupero non cancella la condanna
L'Autore del Furto è stato condannato per il furto aggravato di ruote di un'auto parcheggiata sulla pubblica strada. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che il valore delle quattro ruote fosse minimo, soprattutto a seguito del loro successivo recupero da parte della polizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il valore di quattro ruote non può considerarsi di speciale tenuità e che il successivo recupero della refurtiva non cancella la gravità del danno iniziale. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela, confermando definitivamente la condanna e infliggendo una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Furto di notte e minorata difesa: la Cassazione condanna il pescatore
Il caso riguarda Il Pescatore, condannato per il furto aggravato di vongole da un allevamento marino. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del reato e l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa per aver agito di notte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che l'oscurità notturna ha agevolato il furto, ostacolando l'individuazione della barca e del colpevole, integrando così la minorata difesa. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla Riforma Cartabia. Di conseguenza, Il Pescatore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Inammissibilità del ricorso: il furto non si salva con la querela
Un uomo, condannato per furto aggravato di un autocarro, evasione dai domiciliari e false generalità, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha invocato le novità della riforma Cartabia, che ha subordinato la punibilità del furto alla querela della vittima. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché i motivi erano generici e ripetitivi. I giudici hanno chiarito che, di fronte a un ricorso inammissibile, non si applica il meccanismo di salvaguardia che impone di avvisare la persona offesa per l'eventuale presentazione della querela. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso: niente prescrizione per il furto
Due soggetti sono stati condannati per furto pluriaggravato ai danni di un negozio. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando le aggravanti e sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato l'**inammissibilità del ricorso** poiché i motivi presentati erano generici e ripetitivi. I giudici hanno chiarito che l'inammissibilità impedisce sia l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela (Riforma Cartabia), sia il calcolo della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Furto di energia elettrica: ricorso inutile e multa da 3000 euro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di furto di energia elettrica, commesso per cinque anni consecutivi tramite allaccio abusivo. L'imputato contestava la mancanza di prove e difetti di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano del tutto generici e ripetitivi di quanto già ampiamente esaminato nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la recente riforma sulla procedibilità a querela di parte per questo reato non trova applicazione se il ricorso in Cassazione è originariamente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente perde il giudizio e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Furto in gioielleria: la remissione della querela cancella la pena
L'Imputata era stata condannata per il furto di un rotolo di collane d'oro in una gioielleria, commesso distraendo il negoziante con richieste di informazioni. Successivamente, la riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per questo tipo di reato, trasformandolo da perseguibile d'ufficio a perseguibile solo dietro querela della vittima. Poiché la vittima ha presentato la remissione della querela e l'Imputata non si è opposta, la Corte di Cassazione ha applicato la legge più favorevole. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato.
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Omissione di soccorso: specchietto rotto non salva il pirata
Un automobilista ha tamponato un ciclista causandogli gravi lesioni personali e fuggendo senza prestare assistenza. Condannato per lesioni stradali e omissione di soccorso, l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa ha sostenuto che l'impatto fosse lieve e che, a seguito della Riforma Cartabia, mancasse la querela della vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del rapporto processuale. Di conseguenza, non è possibile far valere la mancanza di querela sopravvenuta. L'automobilista perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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Violazione di domicilio: la Riforma Cartabia cancella la condanna
Il Giovane veniva sorpreso dalle forze dell'ordine mentre tentava di scassinare la porta di un villino. Condannato in appello per tentata violazione di domicilio aggravata, proponeva ricorso in Cassazione. Nel frattempo, l'entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato il regime di procedibilità per questo reato, rendendolo procedibile a querela di parte anziché d'ufficio. Poiché la persona offesa aveva formalizzato la remissione della querela, ritualmente accettata dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Il reato è stato dichiarato estinto per remissione di querela, con spese del procedimento a carico del querelato.
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Furto di energia elettrica: condanna confermata senza sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un utente condannato per il reato di furto di energia elettrica tramite un allacciamento abusivo. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto, introdotta dalla Riforma Cartabia anche per il furto aggravato. I giudici hanno respinto le richieste: la ricostruzione dei fatti non può essere riesaminata in Cassazione, mentre la tenuità del fatto è stata esclusa a causa della gravità del danno economico arrecato alla società erogatrice e dei numerosi precedenti penali del ricorrente. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Procedibilità a querela: come un errore di calcolo salva dal furto
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un'imputata condannata per furto aggravato. La Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per tardività, calcolando male la scadenza a causa di un errore materiale sulla data della sentenza di primo grado. Riconosciuta la tempestività dell'impugnazione, la Cassazione ha rilevato che, per effetto della riforma Cartabia, il reato in questione è ora soggetto al regime di procedibilità a querela. Poiché la persona offesa non ha mai presentato querela, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo fine al processo per difetto di questa condizione di procedibilità.
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Procedibilità a querela: ricorso inammissibile salva la condanna
Due soggetti sono stati condannati per tentato furto aggravato. Gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e l'eccessività della pena. Successivamente, la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancanza di querela, invocando la riforma Cartabia che ha modificato il regime di procedibilità per il furto aggravato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché generici e manifestamente infondati. I giudici hanno chiarito che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la sopravvenuta procedibilità a querela, poiché questa non incide sul giudicato sostanziale a differenza dell'abolizione del reato. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Procedibilità a querela per furto: la denuncia non basta
Il Tribunale di Mantova ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato accusato di furto aggravato per difetto di querela. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che, a seguito della Riforma Cartabia, il reato contestato richiede la procedibilità a querela per furto. Nel caso specifico, la denuncia orale presentata dalla vittima conteneva solo la descrizione del fatto, senza alcuna esplicita manifestazione di volontà di punire il colpevole, né la persona offesa si era costituita parte civile. Di conseguenza, in assenza di una valida querela, l'azione penale non poteva essere proseguita.
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Falsa incolpazione ai Carabinieri: la Cassazione condanna
Due cittadini sono stati condannati per aver sporto denunce contenenti una falsa incolpazione ai danni dei Carabinieri. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello lamentando l'incompatibilità del giudice, la mancata applicazione delle pene sostitutive e contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'incompatibilità del giudice non genera nullità ma legittima solo la ricusazione, e che le nuove pene sostitutive non erano ancora in vigore al momento della decisione d'appello, potendo comunque essere richieste al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Particolare tenuità del fatto: no a chi viola la sorveglianza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale, allontanandosi da casa per più giorni senza autorizzazione. La difesa invocava l'applicazione della particolare tenuità del fatto e le nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. I giudici hanno respinto la richiesta di particolare tenuità del fatto evidenziando l'abitualità della condotta, data da una precedente condanna, e la gravità del comportamento. Riguardo alle pene sostitutive, la Corte ha chiarito che, essendo il giudizio d'appello terminato prima dell'entrata in vigore della riforma, l'interessato potrà eventualmente richiederle solo al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Pene sostitutive: no alla retroattività per le condanne definitive
Una donna condannata in via definitiva nel 2019 a quattro anni di reclusione ha richiesto l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che le nuove pene sostitutive possono essere applicate solo nei processi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma (31 dicembre 2022). Per le sentenze già definitive, non è possibile richiedere retroattivamente queste sanzioni al giudice dell'esecuzione, poiché la loro applicazione spetta di regola al giudice della cognizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Sanzioni sostitutive negate: la Cassazione condanna il passeggero
Un passeggero, condannato per aver minacciato un controllore durante la verifica del biglietto, ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle sanzioni sostitutive della pena detentiva con quella pecuniaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza di precedenti condanne per reati della stessa indole esclude la sostituzione della pena. Inoltre, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, per i processi pendenti in Cassazione, la richiesta di sanzioni sostitutive più favorevoli deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Trattamento sanzionatorio: sconti di pena negati in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per lesioni personali aggravate. L'imputato contestava il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito, ritenendolo eccessivo. La Suprema Corte ha chiarito che la determinazione della pena spetta esclusivamente al giudice di merito, purché la decisione sia motivata in modo logico e coerente con la legge. Inoltre, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, formulata dalla difesa in base alla recente riforma Cartabia, non può essere decisa in sede di legittimità. Tale istanza deve essere presentata al giudice dell'esecuzione entro i termini stabiliti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: l’allaccio è di terzi ma la condanna è tua
Un cittadino è stato condannato per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, poiché utilizzava un allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale. Nonostante l'impianto fosse intestato alla moglie, l'uomo beneficiava direttamente dell'elettricità sottratta. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo anche la mancanza di querela a seguito della Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che chiunque utilizzi consapevolmente un allaccio abusivo risponde di furto, anche se realizzato da terzi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela non cancella l'inammissibilità del ricorso e non incide sul giudicato sostanziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro.
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Remissione di querela: il furto si estingue ma restano le spese
L'Imputata era stata condannata per furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, questo reato è diventato procedibile solo a querela di parte. Poiché la Persona Offesa aveva precedentemente presentato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'Imputata, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Il reato è stato dichiarato estinto, ma le spese del procedimento sono state poste a carico dell'Imputata.
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