La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16469/2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo telematico: l'impugnazione senza firma digitale, anche se trasmessa tramite PEC, è inammissibile. Il caso riguarda un ricorso dichiarato inammissibile poiché l'atto, pur essendo stato inviato elettronicamente, era privo della sottoscrizione digitale del difensore. La Corte ha chiarito che la PEC certifica unicamente la trasmissione del messaggio, mentre solo la firma digitale garantisce l'autenticità e la paternità dell'atto legale, rendendone l'assenza un vizio insanabile.
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