La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per furto aggravato. L'imputato aveva sottratto merci esposte alla pubblica fede, ovvero lasciate in vendita con una sorveglianza solo saltuaria. La difesa contestava la sussistenza dell'aggravante e invocava la mancanza di querela, a seguito delle novità introdotte dalla riforma Cartabia sulla procedibilità del reato. I giudici hanno chiarito che la presentazione di un ricorso inammissibile determina un giudicato sostanziale. Questo impedisce di far valere la mancanza di querela emersa successivamente. Inoltre, la Cassazione ha confermato la recidiva reiterata dell'uomo, visti i numerosi precedenti penali, vietando il bilanciamento favorevole delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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