La Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa del raddoppio dei termini per l'accertamento di redditi non dichiarati detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato. La controversia riguardava un contribuente che aveva omesso di dichiarare somme depositate in Svizzera, contestando la decadenza del potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha stabilito che, mentre la presunzione di evasione ha natura sostanziale e non è retroattiva, le norme che prevedono il raddoppio dei termini hanno natura procedimentale. Pertanto, tali termini estesi si applicano anche a violazioni commesse prima del 2009, purché l'avviso di accertamento sia notificato dopo l'entrata in vigore della norma, seguendo il principio del tempo in cui l'atto viene compiuto.
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