Un Contribuente deteneva conti bancari in uno Stato a fiscalità privilegiata. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini, ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2007-2009. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato gli avvisi, sostenendo che la presunzione di evasione fiscale per attività estere e il raddoppio dei termini di accertamento non fossero retroattivi. La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione di evasione fiscale (Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009) non è retroattiva, essendo una norma sostanziale. Tuttavia, il raddoppio dei termini di accertamento (Art. 12, comma 2-ter) ha natura procedimentale e si applica anche a periodi d'imposta precedenti al 1° luglio 2009. La sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione.
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