Una dirigente pubblica, dopo la revoca del suo incarico di Segretario Generale e l'assegnazione a nuove mansioni, ha citato in giudizio l'ente per demansionamento. Le corti di merito hanno negato il demansionamento ma le hanno riconosciuto la retribuzione di risultato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale della dirigente inammissibile, poiché mirava a un riesame del merito della vicenda e non a denunciare vizi di legittimità. Di conseguenza, il ricorso incidentale dell'ente è stato dichiarato inefficace.
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