La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità lavoratori stagionali per il Covid-19 spetta in base all'effettiva attività lavorativa svolta nel settore turistico, e non secondo la classificazione previdenziale formale del datore di lavoro. In questo caso, un cuoco dipendente di un'impresa di pulizie, ma operante in un hotel, ha ottenuto il sussidio. La Corte ha sottolineato la natura assistenziale della misura, finalizzata a proteggere il reddito del lavoratore, facendo prevalere la sostanza sulla forma.
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