Sospensione Prescrizione Covid: il Tribunale conferma l’estensione dei termini
La recente normativa emergenziale ha introdotto importanti novità, tra cui la sospensione prescrizione Covid, un tema che continua a essere al centro di contenziosi legali. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha fornito un chiarimento cruciale su come calcolare i termini di prescrizione alla luce delle sospensioni introdotte per far fronte alla pandemia, rigettando l’opposizione di un debitore che riteneva estinto il proprio debito.
I Fatti del Caso: un Debito Contestato
Un contribuente ha ricevuto una intimazione di pagamento per una somma di oltre 26.000 euro, derivante da un precedente avviso di addebito di un ente previdenziale notificato il 16 gennaio 2019. Il contribuente ha presentato opposizione, sostenendo che il credito fosse prescritto. Secondo la sua tesi, tra la data di notifica dell’avviso di addebito (gennaio 2019) e quella dell’intimazione di pagamento (giugno 2025), era trascorso il termine quinquennale previsto dalla legge.
La Decisione del Tribunale e la Sospensione Prescrizione Covid
Il Tribunale ha respinto l’opposizione, giudicandola infondata. La decisione si basa su un punto fondamentale: il calcolo del termine di prescrizione non può ignorare il periodo di sospensione introdotto dalla legislazione per l’emergenza Covid-19. Il giudice ha evidenziato che le normative emanate tra il 2020 e il 2021 hanno sospeso i termini di prescrizione per un totale di 18 mesi, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Di conseguenza, il termine quinquennale originario è stato di fatto esteso, diventando di sei anni e sei mesi.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della sentenza si articola su due pilastri: la normativa emergenziale e l’interpretazione della Corte di Cassazione. Il giudice ha richiamato una serie di decreti legge (dal “Cura Italia” al “Sostegni-bis”) che hanno progressivamente sospeso e prorogato i termini relativi alle attività di riscossione.
Cruciale è stato il richiamo all’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015, secondo cui i termini pendenti all’inizio di un periodo di sospensione sono prorogati per una durata pari a quella della sospensione stessa. La Corte ha inoltre citato una sentenza della Cassazione (n. 960/2025), la quale ha chiarito che la sospensione non si applica solo alle attività da compiere entro quel periodo, ma determina uno “spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Il calcolo è quindi semplice:
- Data notifica avviso di addebito: 16 gennaio 2019
- Termine di prescrizione ordinario: 5 anni
- Periodo di sospensione Covid: 18 mesi
- Nuovo termine di prescrizione: 6 anni e 6 mesi
Pertanto, il diritto dell’ente creditore si sarebbe prescritto solo dopo il 16 luglio 2025. Poiché l’intimazione di pagamento è stata notificata il 10 giugno 2025, essa è risultata tempestiva e l’opposizione del debitore è stata rigettata, con condanna al pagamento delle spese legali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sospensione
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per tutti i debitori e creditori: i termini di prescrizione dei crediti maturati prima o durante la pandemia devono essere ricalcolati tenendo conto dei 18 mesi di stop. La sospensione prescrizione Covid non ha cancellato i debiti, ma ha semplicemente “congelato” il tempo per la loro riscossione, posticipando la data di scadenza. Per i debitori, ciò significa che atti di riscossione ricevuti anche a distanza di oltre cinque anni dalla notifica originaria possono essere ancora validi. Per gli enti creditori, si conferma la possibilità di agire per il recupero dei crediti entro un arco temporale più lungo di quello ordinario, a patto di considerare correttamente il periodo di sospensione.
Perché l’eccezione di prescrizione del debitore è stata respinta?
La sua eccezione è stata respinta perché il calcolo del termine quinquennale non ha tenuto conto della sospensione di 18 mesi introdotta dalla legislazione sull’emergenza Covid, che ha di fatto allungato il periodo utile per la riscossione.
Qual è la durata totale del periodo di sospensione dei termini di prescrizione a causa del Covid?
Il periodo di sospensione, come stabilito dai vari decreti legge (dal D.L. 18/2020 al D.L. 73/2021), è durato complessivamente 18 mesi, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La sospensione ha solo fermato il conteggio o ha spostato la data di scadenza?
Secondo la sentenza, che si allinea alla giurisprudenza della Cassazione, la sospensione ha causato uno spostamento in avanti della data di scadenza per una durata pari a quella della sospensione stessa (18 mesi). Non si tratta di una semplice pausa, ma di una vera e propria proroga del termine finale.