Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per redditi non dichiarati detenuti all'estero, ha impugnato l'atto. Mentre il ricorso era pendente in Cassazione, il contribuente ha aderito con successo a una definizione agevolata, pagando quanto dovuto. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura di condono e della mancanza di istanze di prosecuzione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della controversia fiscale.
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