Ex dipendenti di un istituto pubblico di assistenza (IPAB) in crisi finanziaria hanno citato in giudizio l'ente per ottenere, tra le altre cose, il passaggio alle dipendenze del Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la domanda di trasferimento dipendenti IPAB deve essere rivolta all'ente successore nel rapporto di lavoro, ossia il Comune, e non all'IPAB originario, che non ha la legittimazione passiva per rispondere a tale pretesa.
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