La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un istituto di credito contro un suo ex dipendente. La Corte ha stabilito che, per dimostrare la violazione di un patto di non concorrenza, non è sufficiente provare che il lavoratore abbia iniziato un rapporto con un'azienda concorrente. L'ex datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in modo specifico che l'attività vietata sia stata svolta entro i limiti geografici, oggettivi e temporali previsti dall'accordo. Allegazioni generiche sullo sviamento della clientela, senza prove concrete, non sono sufficienti per far scattare la penale contrattuale.
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