Un Cittadino ottiene un indennizzo economico contro un Ministero per l'eccessiva durata di un processo. L'Amministrazione avvia una richiesta di revocazione per presunte irregolarità della procura, ma i giudici respingono integralmente l'istanza statale. Ciononostante, la Corte d'Appello dispone la compensazione delle spese di lite, giustificando la scelta soltanto con la generica dicitura della peculiarità della materia. Il Cittadino contesta questa suddivisione ingiustificata dei costi davanti alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del privato, ribadendo che la regola generale impone il pagamento delle spese a carico di chi perde la causa. Il giudice può derogare solo indicando espressamente motivi eccezionali e gravi, non con formule di stile vuote.
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