Un avvocato ha agito in giudizio per ottenere il rimborso dei compensi spettanti per l'attività svolta come difensore d'ufficio e per le spese sostenute per recuperare il proprio credito. Il Tribunale ha riconosciuto il credito, ma ha disposto la compensazione delle spese di lite negando il rimborso dei costi del processo, poiché l'Amministrazione Pubblica era rimasta contumace e la questione era presuntivamente complessa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la mancata costituzione della parte soccombente non giustifica l'azzeramento dei costi. Inoltre, il diritto del legale al rimborso, anche se agisce in proprio, era già ampiamente consolidato. Di conseguenza, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la liquidazione dei costi e condannare l'ente soccombente a rimborsare il legale.
Continua »