Un debitore ha proposto opposizione contro un atto di precetto contestando importi indebitamente calcolati dai creditori. I giudici di merito hanno accertato l'errore riducendo lievemente il debito, ma la Corte d'Appello ha condannato il debitore al pagamento delle spese legali, qualificandolo come parte prevalentemente sconfitta per l'esiguità della riduzione ottenuta. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno annullato la decisione, stabilendo che la soccombenza reciproca non ricorre quando il giudice accoglie parzialmente un'unica domanda, anche se per una somma ridotta. Chi vince la causa, seppur in minima misura, non può mai subire la condanna alle spese in favore della controparte soccombente. Il tribunale può unicamente disporre la compensazione delle spese. La Cassazione ha quindi compensato integralmente i costi dell'intero giudizio.
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