Un cittadino ha impugnato con successo un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'ente previdenziale e dall'agente della riscossione. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, liquidando a favore del vincitore duemilacento euro di spese. Ritenendo la somma insufficiente rispetto ai parametri ministeriali, la parte ha promosso appello chiedendo un aumento consistente. La Corte d'Appello ha riconosciuto un incremento minimo, rideterminando il rimborso in duemiladuecentocinquantuno euro e disponendo la compensazione delle spese legali del secondo grado a causa dell'accoglimento solo parziale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza: quando la pretesa economica esposta nei motivi di impugnazione ottiene un riconoscimento solo parziale rispetto alle richieste effettive, il giudice applica legittimamente la divisione delle spese, rigettando il ricorso finale.
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