Un proprietario chiedeva dapprima un decreto ingiuntivo per i canoni del periodo di preavviso e, successivamente, avviava un secondo giudizio per il pagamento dei canoni fino a fine contratto. I giudici d'appello dichiaravano improponibile la seconda domanda ritenendo sussistente un frazionamento del credito abusivo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione: pur confermando che dividere le tutele del medesimo rapporto contrattuale senza un valido motivo costituisce abuso del processo, il giudice non può bloccare la causa in automatico se non è più possibile unificare i giudizi. In tale ipotesi, il giudice deve comunque decidere la causa nel merito e sanzionare la condotta scorretta solo attraverso la regolazione delle spese legali a carico del creditore, evitando una sproporzionata confisca del diritto di azione.
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