Una coppia di coniugi, dopo aver perso una causa d'appello contro un Ente Pubblico, viene condannata a restituire circa 900 mila euro. Per evitare il pignoramento, i due costituiscono un fondo patrimoniale inserendovi i propri immobili. L'Ente Pubblico promuove un'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace il fondo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della moglie, sopravvissuta al marito, confermando la revoca del fondo. I giudici chiariscono che l'azione revocatoria ordinaria può essere avviata anche a tutela di un credito litigioso, cioè non ancora definitivo. Inoltre, la Cassazione stabilisce che il valore della causa per le spese legali si calcola sull'intero credito vantato dal creditore e non sulla quota di proprietà del singolo debitore.
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