Una società creditrice ha chiesto il pagamento per lavori eseguiti a un cliente, il quale ha opposto di aver già saldato il debito. Il Giudice di Pace, previo giuramento decisorio del cliente, ha revocato il decreto ingiuntivo. In appello, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ma ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cliente. I giudici hanno stabilito che la semplice dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta la soccombenza della parte che ha proposto l'impugnazione. Di conseguenza, non è legittima la compensazione delle spese di lite basata solo sulla natura processuale della decisione, in assenza di gravi ed eccezionali motivi previsti dalla legge. La causa è stata rinviata per la rideterminazione delle spese.
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