Una candidata ha impugnato il diniego di ammissione alla sessione speciale d'esame per l'iscrizione albo psicologi, istituita dalla riforma del 1989. La candidata non possedeva il requisito della laurea biennale al momento dell'entrata in vigore della legge. Durante il giudizio di Cassazione, la candidata ha superato l'esame di Stato ordinario, ottenendo l'abilitazione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale per decidere sulle spese processuali, la Corte ha rilevato che il ricorso originario sarebbe stato rigettato per mancanza dei requisiti temporali della laurea. Di conseguenza, ha condannato la candidata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero.
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