Una contribuente ha impugnato diverse cartelle esattoriali per crediti previdenziali prescritti. Dopo una prima decisione favorevole solo parziale, la Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione applicabile era quinquennale. La Corte di Appello, in sede di rinvio, ha annullato gran parte dei debiti, ma ha omesso di riconsiderare i costi legali dei precedenti gradi di giudizio, limitandosi a compensare le sole spese della fase di rinvio. La contribuente ha quindi presentato un nuovo ricorso per ottenere il corretto regolamento delle spese processuali. La Corte di Cassazione ha accolto l'impugnazione, affermando che il giudice del rinvio deve sempre ricalcolare d'ufficio gli oneri di lite dell'intera vicenda in base all'esito finale globale. I giudici supremi hanno compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'ente di riscossione al pagamento dei compensi di legittimità.
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