Un Lavoratore aveva ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per opporsi a una sanzione amministrativa. Il Giudice di Pace revocò tale ammissione. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione del Lavoratore, ripristinò il patrocinio ma compensò le spese legali, motivando con l'assenza del Ministero della Giustizia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore. Ha stabilito che il principio di soccombenza impone al Ministero di pagare le spese legali, anche se non si è costituito in giudizio. La vittoria del Lavoratore implica che il Ministero, avendo dato causa al giudizio, deve sostenere i costi, indipendentemente dalla sua contumacia.
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