Un creditore ha impugnato la decisione del Tribunale che ammetteva solo parzialmente il suo credito nello stato passivo di una società fallita. Prima della discussione davanti alla Corte di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo extragiudiziale per risolvere la lite. Entrambi i contendenti hanno quindi chiesto ai giudici di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare integralmente le spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, sancendo che l'intesa amichevole estingue il contenzioso. I giudici hanno inoltre stabilito che, in caso di accordo transattivo che determina la cessazione della materia del contendere, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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