Una struttura sanitaria accreditata ha richiesto tramite decreti ingiuntivi separati gli interessi moratori all'ente sanitario pubblico per fatture relative a diverse annualità. L'ente pubblico ha sostenuto che dividere le azioni giudiziarie costituisse un frazionamento abusivo del credito e un abuso del processo. La Corte d'Appello ha bloccato la richiesta dichiarandola improponibile. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la presenza di contratti annuali distinti richiede una verifica approfondita prima di punire il creditore. Inoltre, la Corte ha chiarito che, se una delle cause si è già conclusa in modo definitivo con un giudicato, il giudice deve comunque decidere nel merito della domanda residua, limitandosi a valutare il comportamento del creditore sulle spese legali. La struttura sanitaria ha ottenuto l'annullamento della sentenza e un nuovo giudizio.
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