Risarcimento Fondo Garanzia Vittime Strada: l’importanza del rigore probatorio
Ottenere il risarcimento Fondo Garanzia Vittime Strada non è un automatismo, specialmente quando il sinistro coinvolge un veicolo rimasto sconosciuto. La recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste offre un’analisi dettagliata sulle criticità che possono emergere durante un giudizio per risarcimento danni da infortunio stradale, confermando che la mancanza di coerenza nelle dichiarazioni può essere fatale per l’esito della causa.
Il caso del veicolo non identificato
La vicenda trae origine da un incidente autostradale in cui una conducente sosteneva di essere stata urtata da un autocarro che, cambiando improvvisamente corsia, l’avrebbe costretta a una manovra d’emergenza terminata con il ribaltamento della propria vettura. Poiché il mezzo pesante non si era fermato, l’attrice ha agito contro l’impresa designata alla gestione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia.
In primo grado, la domanda era stata rigettata per insufficienza di prove. La Corte d’Appello, investita della questione, ha dovuto vagliare se gli elementi istruttori fossero sufficienti a confermare la responsabilità del veicolo ignoto e, di conseguenza, il diritto al risarcimento Fondo Garanzia Vittime Strada.
La valutazione della prova testimoniale e tecnica
Un punto centrale della decisione riguarda l’attendibilità del testimone. Sebbene la presenza del teste fosse stata indicata fin dalle prime fasi, le sue dichiarazioni in udienza sono apparse vacillanti e contraddittorie. Il testimone ha infatti inizialmente parlato di un urto lieve, per poi ammettere di non poter essere sicuro che l’impatto fosse realmente avvenuto.
Parallelamente, la consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) cinematica non ha potuto confermare la dinamica descritta. In assenza di detriti riconducibili a un secondo veicolo o di tracce di impatto sulla vettura dell’attrice chiaramente attribuibili a un urto con un autocarro, la ricostruzione è rimasta nel campo delle ipotesi.
La rifusione delle spese dei consulenti di parte
Un aspetto interessante della sentenza riguarda l’appello incidentale proposto dall’assicurazione. La Corte ha stabilito che le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte (C.T.P.) devono essere rimborsate alla parte vittoriosa. Tali spese sono considerate a tutti gli effetti spese di lite e il giudice deve liquidarle anche se non vi è una prova specifica dell’avvenuto pagamento, purché l’attività sia stata effettivamente svolta e documentata.
le motivazioni
Le ragioni del rigetto risiedono principalmente nel fallimento dell’onere della prova da parte della danneggiata. La Corte ha rilevato macroscopiche discrepanze tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto, la richiesta stragiudiziale e l’atto di citazione. Mentre inizialmente non si faceva menzione di un contatto, questo è apparso solo in un secondo momento, rendendo la ricostruzione incoerente. Inoltre, i rilievi della Polizia Stradale hanno evidenziato l’assenza di segni di collisione con altri veicoli, mentre la C.T.U. ha chiarito che un urto a velocità autostradali avrebbe necessariamente lasciato tracce o detriti che invece non sono stati rinvenuti sul luogo del sinistro.
le conclusioni
In conclusione, la Corte ha confermato che per accedere al risarcimento Fondo Garanzia Vittime Strada non basta allegare la presenza di un veicolo pirata, ma occorre che tale circostanza sia supportata da prove solide, coerenti e tecnicamente compatibili. L’incertezza sulla dinamica e la vaghezza delle testimonianze impediscono l’accertamento del nesso causale, lasciando il danno a carico del conducente che perde il controllo del mezzo. Resta però ferma la tutela per la parte vittoriosa riguardo al rimborso delle spese tecniche di difesa, che vengono integrate nella liquidazione finale delle spese di lite.
Cosa succede se non riesco a dimostrare l’urto con il veicolo ignoto?
Se non viene fornita la prova certa del coinvolgimento di un veicolo terzo o se le ricostruzioni tecniche e testimoniali sono contraddittorie, la domanda di risarcimento verso il Fondo di Garanzia viene rigettata.
Una testimonianza incerta è sufficiente per vincere la causa?
No, se il testimone rende versioni discordanti o ammette di non essere sicuro della collisione, la sua deposizione viene considerata inattendibile e non idonea a provare il fatto storico.
Chi deve pagare il consulente tecnico di parte in caso di vittoria?
Le spese del C.T.P. rientrano nelle spese di lite e devono essere rimborsate dalla parte soccombente alla parte vittoriosa, previa valutazione di congruità da parte del giudice.