Un venditore ha citato in giudizio i compratori chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento per l'occupazione di immobili costruiti su un terreno del demanio civico. I giudici di merito hanno rigettato le domande del venditore, accertando che i compratori avevano legittimamente acquistato il terreno dal Comune. Tuttavia, la Corte d'Appello, pur confermando il rigetto, ha condannato il venditore a pagare le spese del primo grado, che il Tribunale aveva invece compensato, nonostante i compratori non avessero fatto ricorso su questo punto. La Cassazione ha accolto il ricorso del venditore limitatamente a questo aspetto, ribadendo il divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può peggiorare la situazione dell'appellante sulle spese di primo grado se la controparte non ha proposto un appello specifico.
Continua »