Un Committente contesta i lavori di un Appaltatore per un impianto di riscaldamento, chiedendo un risarcimento per i difetti. L'Appaltatore, a sua volta, chiede il saldo del pagamento. La Corte di Cassazione interviene su due punti chiave: dichiara inammissibile una nuova richiesta di rimborso del Committente, perché presentata solo in appello. Soprattutto, stabilisce un principio fondamentale sul rimborso IVA su corrispettivo: se l'Appaltatore ha emesso regolare fattura, il Committente è sempre tenuto a rimborsargli l'IVA, indipendentemente dalle contestazioni sulla qualità dei lavori. Di conseguenza, il Committente viene condannato a pagare l'IVA non versata.
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