Un amministratore, che ricopriva anche il ruolo di dirigente, ha citato in giudizio la società per ottenere il compenso relativo alla sua carica per l'anno 2013 e il risarcimento per la revoca ingiustificata. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha rigettato le sue richieste. Il punto focale della decisione è l'onere della prova: l'amministratore non ha fornito elementi specifici sulla natura, quantità e qualità dell'attività svolta distintamente da quella di dirigente. Pertanto, anche se il ruolo di amministratore si presume oneroso, senza una prova concreta dell'attività non è possibile liquidare alcun compenso amministratore, né un risarcimento del danno, che deve essere ugualmente provato nei suoi elementi costitutivi.
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