Un Lavoratore aveva ottenuto una sentenza che accertava il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli. Successivamente, ha avviato un'esecuzione forzata contro l'Ente Previdenziale per ottenere tale iscrizione. Dopo l'adempimento dell'Ente, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese. Il Tribunale ha poi condannato l'Ente Previdenziale al rimborso delle spese. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, ha stabilito che una sentenza di mero accertamento, un **titolo esecutivo dichiarativo**, non è sufficiente per avviare un'esecuzione forzata in forma specifica. Ha accolto il ricorso dell'Ente, rigettando l'opposizione del Lavoratore e compensando integralmente le spese.
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