Una lavoratrice, ex dipendente di una società in appalto, ha citato in giudizio due grandi aziende committenti. Sosteneva che un accordo sindacale, siglato dopo la fine dell'appalto, creasse un vero e proprio obbligo di assunzione nei suoi confronti. L'accordo parlava di una 'selezione prioritaria e riservata'. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante: un accordo di questo tipo ha natura programmatica, esprime cioè un intento, ma non fa sorgere un diritto soggettivo del lavoratore all'assunzione. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa e non ha ottenuto il posto di lavoro.
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