La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un tribunale che revocava un ordine di demolizione per un vasto immobile abusivo. La revoca era basata su un permesso in sanatoria (condono) ottenuto tramite un frazionamento artificioso dell'edificio in più unità, con istanze presentate da finti promissari acquirenti per eludere i limiti volumetrici di legge. La Suprema Corte ha stabilito che l'ordine di demolizione, avendo natura reale e ripristinatoria, non può essere annullato da un condono palesemente illegittimo. Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo in sanatoria, inclusa la genuinità delle istanze e il rispetto dei limiti normativi, non potendosi fermare a un controllo meramente formale.
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