L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una cittadina per capitali detenuti all'estero, basandosi sui dati di un noto archivio informatico elvetico. La Contribuente ha impugnato l'atto contestando la legittimità delle prove e la retroattività delle norme. La Corte di Cassazione ha stabilito che i dati esteri sono utilizzabili per un accertamento fiscale Lista Falciani come presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso della Contribuente su un punto fondamentale: la sentenza d'appello è nulla per omessa pronuncia, non avendo esaminato i dettagli specifici sui criteri di calcolo dei redditi, sugli interessi e sulle sanzioni. La causa tornerà dunque davanti ai giudici tributari di secondo grado per un nuovo esame.
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