Un cittadino straniero, residente in Italia dal 1990 con moglie e figli, impugnava il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso con una motivazione estremamente sintetica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che la decisione del Giudice di Pace era affetta da motivazione apparente. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nei procedimenti di espulsione dello straniero, il giudice deve valutare attentamente non solo i vincoli familiari, ma anche il diritto alla vita privata e i legami sociali instaurati nel territorio dello Stato, come previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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