Il proprietario di un immobile abusivo ha impugnato l'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti, chiedendo di escludere dall'abbattimento alcuni ampliamenti successivi di 80 metri quadri. La difesa sosteneva che tali opere, oggetto di un separato procedimento penale archiviato per prescrizione, fossero estranee al primo processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria. Di conseguenza, l'obbligo di abbattimento si estende inevitabilmente all'intero edificio abusivo, comprese tutte le addizioni e le prosecuzioni strutturali successive, anche se prescritte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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