Un Lavoratore, condannato per spaccio di droga, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli sosteneva che la sua condotta rientrasse nella fattispecie di **spaccio di droga di lieve entità**, argomentando un'attività marginale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione della "lieve entità" richiede un giudizio complessivo, non solo basato sulla quantità. Si considerano la capacità del soggetto, le sue relazioni con il mercato, la quantità di droga movimentata, il numero di acquirenti e le modalità di spaccio. Nel caso specifico, l'ottima qualità della cocaina, la quantità cospicua (99 dosi) e il denaro trovato (600 euro) hanno escluso la **lieve entità** del fatto.
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