La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo i rigidi limiti all'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta. Il ricorso era basato sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (cause di proscioglimento), un motivo che, secondo la Corte, non rientra più tra quelli ammissibili a seguito della riforma introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La decisione conferma che l'accordo tra le parti nel patteggiamento rende la sentenza quasi definitiva, salvo per vizi tassativamente previsti.
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