Un soggetto, condannato con patteggiamento per un reato legato agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla non applicabilità di una causa di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e non includono vizi motivazionali sulla colpevolezza.
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