Termine impugnazione penale: il rigore della Cassazione sulla tardività
Il rispetto del termine impugnazione penale è un pilastro fondamentale della procedura penale, la cui inosservanza può avere conseguenze definitive per l’esito di un processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso presentato anche solo un giorno dopo la scadenza. Il caso offre spunti cruciali sulla differenza tra giudizio in assenza e procedimento camerale non partecipato, con importanti riflessi sui termini per appellare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla conferma, da parte della Corte d’Appello, di una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per diversi reati, tra cui la guida di un ciclomotore senza patente. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando unicamente il capo della sentenza relativo a quest’ultima violazione.
Il punto focale, tuttavia, non è diventato il merito della contestazione, bensì un aspetto puramente procedurale: la data di deposito del ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione, un vizio che precede e assorbe qualsiasi altra valutazione.
Il Calcolo del Termine Impugnazione Penale
La Corte Suprema ha ricostruito meticolosamente il calcolo dei termini. La sentenza di appello era stata emessa il 20 febbraio 2023, con un termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Secondo l’art. 585, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il termine per proporre ricorso è di quarantacinque giorni, che decorrono dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
Di conseguenza, la data ultima per la presentazione del ricorso era il 5 luglio 2023. Il ricorso, invece, era stato depositato il 6 luglio 2023, risultando quindi tardivo. Questo ritardo di un solo giorno è stato sufficiente per determinare l’inammissibilità dell’intero atto, precludendo alla Corte l’esame nel merito dei motivi sollevati dalla difesa.
Le Motivazioni della Corte
La difesa aveva implicitamente contato sull’applicazione dell’art. 585, comma 1-bis c.p.p., che prevede un’estensione di quindici giorni del termine per l’impugnazione quando questa è proposta dal difensore di un imputato giudicato in assenza. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito perché tale norma non fosse applicabile al caso di specie.
Il giudizio d’appello si era svolto secondo il rito della camera di consiglio non partecipata, una procedura speciale disciplinata dall’art. 23-bis della legge n. 176/2020 (introdotta durante l’emergenza sanitaria). In questo tipo di procedimento, che si svolge senza la partecipazione fisica delle parti e senza una vera e propria udienza alla quale l’imputato ha diritto di presenziare, non si può parlare di ‘imputato giudicato in assenza’. La nozione di assenza presuppone infatti la facoltà, per l’imputato, di partecipare a un’udienza pubblica, facoltà che in questo rito speciale è esclusa in radice. Di conseguenza, non potendosi configurare un giudizio in assenza, non poteva trovare applicazione la relativa proroga dei termini per l’impugnazione.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma con forza il principio della perentorietà dei termini processuali. Un ritardo, anche minimo, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Inoltre, stabilisce un’importante distinzione interpretativa: la procedura camerale non partecipata, anche se si svolge senza la presenza fisica dell’imputato, non è assimilabile al ‘giudizio in assenza’ ai fini dell’estensione del termine impugnazione penale. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di calcolare con estrema precisione le scadenze processuali, tenendo conto della specificità del rito celebrato. Per il ricorrente, la conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Quando scade il termine per presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza con motivazione depositata entro 90 giorni?
Secondo l’art. 585, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di quarantacinque giorni, che decorrono dalla scadenza del termine concesso al giudice per il deposito della motivazione (in questo caso, 90 giorni dalla lettura del dispositivo).
L’estensione di 15 giorni per l’impugnazione si applica se l’imputato non partecipa all’udienza d’appello?
No, non sempre. Come chiarito dalla sentenza, questa estensione, prevista per l’imputato ‘giudicato in assenza’, non si applica se il giudizio d’appello si è svolto con il rito della ‘camera di consiglio non partecipata’, poiché tale procedura non prevede il diritto dell’imputato a presenziare a un’udienza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, non viene esaminato nel merito. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende.