La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo all'omessa motivazione su cause di esclusione della punibilità, non rientra tra questi, comportando la condanna alle spese e a un'ammenda.
Continua »