La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 47739/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di tre imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, hanno tentato di impugnare la decisione chiedendo l'assoluzione. La Corte ha ribadito che il cosiddetto 'concordato in appello' (art. 599-bis c.p.p.) comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, limitando la possibilità di ricorso per cassazione a vizi sulla formazione della volontà o all'illegalità della pena.
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