Trattamento Sanzionatorio: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza n. 47735/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di merito. La decisione sottolinea come la doglianza relativa a una pena ritenuta eccessiva non possa trovare accoglimento in sede di legittimità se la motivazione del giudice è congrua e la pena non si avvicina al massimo previsto dalla legge. Questo principio riafferma la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14 novembre 2022, aveva confermato la decisione di primo grado, che condannava l’imputato a una pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 688,00 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: un difetto di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. A suo avviso, la pena era eccessiva rispetto alla condotta effettivamente posta in essere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo addotto dall’imputato non era deducibile in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo coerente e rispettoso della normativa in materia di determinazione della pena.
Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nel Trattamento Sanzionatorio
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la valutazione sulla congruità della pena rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha ribadito che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di determinazione della pena (ex art. 133 c.p.) è richiesta solo in due casi:
- Quando la sanzione si avvicina al massimo edittale.
- Quando la sanzione è superiore alla media edittale.
Nel caso di specie, la pena inflitta era ben lontana da tali soglie. Pertanto, la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo edittale, basandosi implicitamente sui criteri dell’art. 133 c.p., è considerata insindacabile in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta sufficiente, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: non è sufficiente lamentare genericamente l’eccessività della pena per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. Il ricorso deve evidenziare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice, cosa che non è avvenuta in questo caso. Per i difensori, ciò significa che le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere argomentate in modo specifico e puntuale, dimostrando perché la decisione del giudice di merito si discosti irragionevolmente dai parametri legali, specialmente quando la pena si colloca in una fascia elevata. Per l’imputato, la decisione ribadisce che la quantificazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva del giudice che valuta i fatti, e che il controllo della Cassazione su questo punto è strettamente limitato alla correttezza giuridica e logica della motivazione.
Quando il giudice è tenuto a fornire una motivazione dettagliata sulla pena inflitta?
Secondo la Corte, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di determinazione della pena è richiesta solo quando la sanzione applicata è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’entità della pena, un aspetto che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che non può essere riesaminato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o la pena si avvicini al massimo previsto dalla legge, condizioni non verificate nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.