Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non basta una generica lamentela sulla sentenza impugnata; è necessario articolare motivi specifici, puntuali e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti. La pena inflitta era di due anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un’unica doglianza: la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, lamentando una presunta mancanza di motivazione in più punti della sentenza.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente inammissibile. Il Collegio ha osservato che il motivo addotto dal ricorrente era del tutto generico e aspecifico. Anziché individuare e contestare con precisione i vizi logico-giuridici presenti nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni espresse dai giudici di merito.
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti e le prove come se fosse un terzo grado di giudizio, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Un ricorso generico, che non puntualizza le ragioni di doglianza in fatto e in diritto, si traduce in una richiesta, non consentita, di una nuova valutazione del materiale probatorio. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, un’impugnazione con tali caratteristiche deve essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla legge e confermato dalla giurisprudenza costituzionale, all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per un esonero.
Questa ordinanza sottolinea l’importanza per i difensori di redigere ricorsi per cassazione che siano tecnicamente ineccepibili, specifici e focalizzati esclusivamente su questioni di diritto. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un ulteriore onere economico per l’assistito, rendendo la condanna definitiva e aggravandone i costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo era un ricorso generico e aspecifico. L’appellante ha lamentato una mancanza di motivazione senza indicare con precisione i punti della sentenza che riteneva viziati e senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici d’appello.
Cosa si intende per ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove del processo (giudizio di merito), ma può solo verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e se la loro motivazione è esente da vizi logici e giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla legge, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, alla Cassa delle ammende.