Ricorso per Cassazione: L’Obbligo Inderogabile del Difensore Cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il Ricorso per Cassazione presentato personalmente dall’imputato è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione, pur essendo di natura prettamente procedurale, offre spunti cruciali sull’importanza del patrocinio legale qualificato nell’ultimo grado di giudizio. Analizziamo i dettagli di questo caso per comprendere le ragioni della Corte e le conseguenze per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Il punto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che l’atto di impugnazione è stato redatto e proposto personalmente dall’imputato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Suprema Corte e il Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha semplicemente constatato la sussistenza di una causa di inammissibilità manifesta, derivante dalla violazione di una norma procedurale inderogabile.
Le Motivazioni e le Conclusioni
La sentenza si fonda su un’argomentazione giuridica chiara e inequivocabile, legata a una specifica modifica legislativa.
La Riforma dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della motivazione risiede nella riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Tale legge ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, eliminando la frase ‘Salvo che la parte non vi provveda personalmente’. Prima di tale modifica, era consentito all’imputato presentare personalmente il ricorso. Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, questa facoltà è stata soppressa. La normativa attuale impone, a pena di inammissibilità, che il Ricorso per Cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché il ricorso in esame era stato presentato dopo tale data, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la nuova, e più restrittiva, disciplina.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di tale inammissibilità sono severe. Oltre a vedere il proprio ricorso rigettato senza esame, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha ritenuto che il ricorrente versasse in ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. Questo ha comportato un’ulteriore condanna al pagamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. La conclusione pratica è netta: chiunque intenda accedere al giudizio di legittimità deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ processuale, oltre a essere inefficace, comporta conseguenze economiche significative.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, a seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se si ritiene che abbia agito con colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000 euro.
Da quando è in vigore la norma che obbliga la firma dell’avvocato cassazionista?
La norma è entrata in vigore il 3 agosto 2017. L’ordinanza specifica che l’impugnazione è stata proposta in data successiva, rendendo quindi applicabile la nuova disciplina che non consente più alla parte di provvedere personalmente.