Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne subite a seguito di patteggiamento. Il Tribunale ha rigettato la richiesta nel merito, ritenendo i reati troppo distanti nel tempo e nello spazio. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Condannato, ha chiarito che la continuazione nel patteggiamento in sede esecutiva richiede obbligatoriamente l'accordo preventivo tra il condannato e il Pubblico Ministero sulla determinazione della pena, come previsto dall'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In mancanza di tale accordo o del parere del Pubblico Ministero, la domanda è originariamente inammissibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale, dichiarando l'istanza inammissibile.
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