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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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907 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: spacciare ai domiciliari esclude lo sconto
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per due condanne definitive legate allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo tra i fatti e della diversità delle sostanze. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il secondo reato, commesso mentre era agli arresti domiciliari per il primo, dimostrasse l'unicità del disegno criminoso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che commettere un reato durante una misura cautelare non prova un progetto unitario, ma evidenzia una spiccata propensione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa caro
Il Condannato ha presentato personalmente un ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva respinto la sua richiesta di unificazione delle pene per continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a partire dal 3 agosto 2017, il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge. L'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato cassazionista, ossia iscritto nell'albo speciale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto la richiesta senza entrare nel merito della vicenda e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se manca il piano unico
Il Ricorrente ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una truffa commessa nel 2009 e successivi reati associativi commessi a distanza di due anni. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta per mancanza di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il lungo intervallo temporale, le diverse modalità esecutive e l'inserimento in un'associazione a delinquere dimostrano decisioni criminose autonome e non un piano preordinato fin dal principio. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: quando l’estorsione del clan unifica la pena
Il Condannato, già sanzionato per associazione mafiosa ed estorsioni, ha chiesto l'applicazione del reato continuato per unificare le pene. La Corte di Appello ha respinto la richiesta, ritenendo le estorsioni decisioni improvvisate e non programmate al momento dell'ingresso nel clan. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che per il reato continuato tra associazione mafiosa e singoli reati-fine basta una programmazione nei tratti essenziali, senza bisogno di dettagli minuziosi. Le estorsioni nel territorio controllato rientravano nel programma del clan. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo giudizio.
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Revoca dell’indulto: negato il ripristino senza pena definitiva
Il Condannato ha richiesto la revoca del provvedimento che aveva disposto la revoca dell'indulto in precedenza concesso. Il beneficio era stato revocato poiché l'uomo aveva commesso nuovi reati entro cinque anni dall'indulto del 2006. Il Condannato sosteneva che, grazie al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, la pena per il reato ostativo fosse stata rideterminata al ribasso, facendo venir meno il presupposto per la revoca dell'indulto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che il provvedimento di rideterminazione della pena era stato precedentemente annullato con rinvio. Di conseguenza, la richiesta si basava su un presupposto non definitivo, impedendo qualsiasi nuova valutazione sul beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato o vizio del crimine? Il no della Cassazione
La Condannata, colpita da diciassette sentenze di condanna per reati contro il patrimonio commessi tra il 2006 e il 2008, ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando la mancanza di un disegno criminoso unico e la presenza di una mera abitualità a delinquere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il reato continuato richiede un'unica programmazione iniziale e non può essere confuso con la scelta di vita di commettere sistematicamente illeciti per procurarsi da vivere. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato e mafia: negato lo sconto di pena al boss
Il caso riguarda la richiesta avanzata da Il Condannato per ottenere il riconoscimento del vincolo del reato continuato tra il delitto di associazione mafiosa e una serie di estorsioni e rapine commesse successivamente. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta, rilevando la mancanza di prove circa una programmazione unitaria dei singoli reati al momento dell'ingresso nel sodalizio. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'applicazione del reato continuato richiede la prova che i reati satellite fossero stati pianificati fin dall'inizio, e non decisi in via contingente o occasionale durante la vita dell'associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi delinque per abitudine
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne per violazione delle misure di prevenzione e reati commessi in carcere sotto la disciplina del reato continuato, per ottenere una riduzione della pena complessiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la semplice vicinanza nel tempo e l'omogeneità dei reati non bastano a dimostrare un unico disegno criminoso. Per applicare il reato continuato occorre una pianificazione iniziale specifica e non una generica tendenza a delinquere o una scelta di vita criminale. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Reato continuato: no al calcolo forfettario della pena
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condannato contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la sua pena complessiva. Il giudice aveva applicato la disciplina del reato continuato unificando diverse condanne per rapina, lesioni ed evasione. Tuttavia, nel calcolare l'aumento di pena, il giudice aveva applicato un incremento unico e cumulativo per tutti i reati minori, senza specificare la quota di aumento per ciascuno di essi. La Cassazione ha stabilito che il giudice deve sempre motivare e indicare chiaramente l'aumento di pena applicato a ogni singolo reato minore (chiamato reato satellite). Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha ordinato un nuovo calcolo dettagliato della pena.
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Reato continuato: no allo sconto di pena tra violenza e falsi
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra alcuni reati di violenza (tentato omicidio, lesioni e minacce) e reati commerciali (ricettazione e vendita di prodotti contraffatti). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non è configurabile il reato continuato quando le condotte violente risultano estemporanee e prive di un unico disegno criminoso preventivo. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta e logica la quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite operata dal giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Rideterminazione della pena: sconti sulle droghe leggere
Il Ricorrente, condannato in via definitiva per reati di droga, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena pecuniaria. La richiesta si fondava sulla dichiarazione di incostituzionalità della legge che equiparava droghe leggere e pesanti. Il Tribunale ha respinto la riduzione per due condanne poiché riguardavano anche l'eroina. La Corte di Cassazione ha invece accolto parzialmente il ricorso. I giudici hanno stabilito che, anche in presenza di droghe pesanti, la quota di pena relativa alle droghe leggere deve essere ridotta in base alle tariffe più favorevoli della legge precedente, tornata in vigore. La Corte ha così rideterminato direttamente le multe, riducendole a 100 e 50 euro.
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Sospensione condizionale della pena: l’indulto non basta
I condannati beneficiano dell'indulto per precedenti condanne e chiedono al giudice dell'esecuzione la concessione della sospensione condizionale della pena per un'altra condanna. Sostengono che l'indulto abbia rimosso l'ostacolo delle precedenti condanne. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che l'indulto estingue solo la pena ma non cancella gli altri effetti penali della condanna. Di conseguenza, non è possibile applicare per analogia le norme sulla revoca delle condanne ostative per depenalizzazione. La richiesta di sospensione condizionale della pena viene quindi definitivamente respinta, confermando che l'indulto non ha efficacia retroattiva di cancellazione totale del reato.
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Sospensione condizionale della pena: no al cumulo oltre i limiti
Il Condannato ha impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in due diverse sentenze di condanna. La revoca è stata disposta poiché il cumulo delle pene superava i limiti massimi previsti dalla legge per beneficiare della sospensione. La difesa sosteneva che il riconoscimento del reato continuato in una fase successiva avesse fatto venir meno i presupposti per la revoca automatica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il giudice dell'esecuzione deve obbligatoriamente revocare la sospensione condizionale della pena quando questa sia stata concessa in violazione dei limiti di legge, a meno che le cause ostative non fossero già note al giudice della cognizione.
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Reato continuato in sede esecutiva: no ai benefici dei coimputati
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva tra due condanne definitive per reati associativi e di droga. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza perché identica a una già respinta nel 2019. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la presenza di un elemento di novità: il riconoscimento del medesimo vincolo di continuazione a favore di un coimputato in un altro processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la novità idonea a superare la preclusione del precedente rigetto deve riguardare specificamente la posizione personale del richiedente e non il trattamento riservato a terzi. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nel patteggiamento: no al giudice senza accordo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne subite a seguito di patteggiamento. Il Tribunale ha rigettato la richiesta nel merito, ritenendo i reati troppo distanti nel tempo e nello spazio. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Condannato, ha chiarito che la continuazione nel patteggiamento in sede esecutiva richiede obbligatoriamente l'accordo preventivo tra il condannato e il Pubblico Ministero sulla determinazione della pena, come previsto dall'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In mancanza di tale accordo o del parere del Pubblico Ministero, la domanda è originariamente inammissibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale, dichiarando l'istanza inammissibile.
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Reati diversi ma stesso disegno: sì alla continuazione dei reati
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per due condanne distinte: una per violazione del coprifuoco e l'altra per guida senza patente. Il giudice di merito ha respinto la richiesta ritenendo i reati troppo diversi tra loro. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la continuazione dei reati può essere riconosciuta anche per reati diversi (eterogenei), purché vi siano indizi di un unico disegno criminoso. Nel caso specifico, la brevità del tempo trascorso tra i fatti (solo 23 giorni), lo stesso luogo e la violazione della medesima misura di prevenzione sono elementi che il giudice avrebbe dovuto valutare attentamente. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena dopo anni dal delitto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per associazione mafiosa, commessa dal 1997 al 2010, e una successiva violazione delle misure di prevenzione avvenuta a distanza di anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno evidenziato che la notevole distanza temporale e la diversa natura dei reati escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso originario. Le violazioni successive rappresentano invece autonome scelte criminose, frutto di una persistente volontà delinquenziale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato negato se manca il disegno criminoso unico
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Cremona che negava l'applicazione della disciplina del reato continuato per pi%f9 reati commessi a distanza di circa un anno, in luoghi diversi e con differenti modalit%e0 e complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancanza di una programmazione unitaria iniziale impedisce il riconoscimento del reato continuato. I giudici hanno evidenziato come la distanza temporale e le diverse modalit%e0 esecutive dimostrino autonome scelte criminose e non un unico disegno criminoso. Di conseguenza, il ricorrente %e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nel reato: no allo sconto se il traffico è organizzato
Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello che, come giudice dell'esecuzione, ha applicato la continuazione nel reato per due condanne. Il Ricorrente contestava l'aumento di pena di tre anni di reclusione e novemila euro di multa per un reato di traffico di cocaina importata dall'estero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione logica e corretta, fondata sulla gravità della condotta criminosa e su un'organizzazione strutturata di mezzi, persone e luoghi di custodia. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se la richiesta è tardiva
L'Imputato, condannato per truffa e possesso di documenti falsi, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento del reato continuato con una precedente condanna definitiva. La difesa aveva avanzato la richiesta solo il giorno prima dell'udienza di appello tramite conclusioni scritte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio di diritto stabilisce che la richiesta di continuazione con una sentenza già irrevocabile deve essere presentata con i motivi principali di appello, a meno che la definitività della precedente condanna non sia sopravvenuta in un momento successivo. Poiché la precedente condanna era già definitiva prima della sentenza di primo grado, la richiesta tardiva è preclusa in appello, potendo essere riproposta solo davanti al giudice dell'esecuzione.
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