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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Continuazione dei reati: no allo sconto di pena tra omicidio e clan
Il Lavoratore, condannato per omicidio e associazione mafiosa, ha chiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva, sostenendo che l'omicidio fosse il presupposto per l'ingresso nel clan. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede una programmazione unitaria e specifica fin dall'inizio. Non basta una generica scelta di vita criminale o il fatto che un omicidio abbia agevolato l'ingresso nell'associazione, soprattutto se l'evento era imprevedibile al momento dell'adesione al sodalizio. Di conseguenza, il condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se le rapine sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due rapine commesse a distanza di diversi mesi e con modalità differenti. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che il notevole lasso di tempo tra i fatti e la diversità delle condotte escludono l'unificazione delle pene. La Suprema Corte ha ribadito che la continuazione richiede un'effettiva programmazione iniziale e non una semplice propensione a delinquere. Il Condannato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: tra progetto unico e vizio di delinquere
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne, sostenendo che i fatti fossero legati da un unico disegno criminoso. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della distanza temporale e della diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la semplice ripetizione di reati simili nel tempo indica una propensione a delinquere e non un progetto unitario. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito un principio importante: il condannato non ha l'obbligo di chiedere la continuazione dei reati durante il processo principale, potendo farlo direttamente davanti al giudice dell'esecuzione senza che questo ritardo pregiudichi il suo diritto di difesa.
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Giudicato esecutivo: no allo sconto di pena se manca la novità
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra i reati di associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta per ottenere una riduzione della pena complessiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la bancarotta, poiché una precedente decisione non impugnata aveva già escluso tale vincolo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che opera il principio del giudicato esecutivo: una volta che il giudice si è espresso su una richiesta di continuazione, la decisione diventa definitiva e non può essere riproposta in assenza di elementi di fatto o di diritto del tutto nuovi. Inoltre, la distanza temporale tra le condotte esclude qualsiasi disegno criminoso comune.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto di pena sull’ergastolo
Il Condannato, condannato all'ergastolo, ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per ottenere la riduzione della pena a trent'anni di reclusione. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati commessi. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, invocando anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Quest'ultima configura invece la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, l'ergastolo non può essere convertito in trent'anni di carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato o scelta di vita? Il no della Cassazione
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne irrevocabili legate al traffico di stupefacenti, commesse tra il 1990 e il 2004. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta a causa dell'ampio arco temporale e dell'interruzione dovuta a dodici anni di detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso preventivo e non può essere confuso con una generica scelta di vita dedita al crimine o con lo stabile inserimento nel mercato della droga. Di conseguenza, la reiterazione dei reati in assenza di una programmazione unitaria iniziale esclude l'applicazione del trattamento di favore, configurando invece istituti come la recidiva o l'abitualità nel reato.
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Reato continuato: no a sconti di pena per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, commessi tra il 2016 e il 2018. Il Tribunale ha respinto la richiesta per l'eterogeneità dei reati e la mancanza di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la ripetizione di reati diversi in un ampio arco temporale non dimostra una programmazione iniziale unica, bensì una condotta di vita orientata al crimine. Di conseguenza, non si applica il trattamento di favore previsto per il reato continuato, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per chi vive di crimine
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne definitive sotto l'istituto del reato continuato, per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi in un arco temporale di dodici anni (dal 2007 al 2019) e in luoghi diversi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione sistematica di reati per trarne sostentamento non dimostra un unico piano iniziale, ma una scelta di vita criminale. Questa condotta non permette l'applicazione del reato continuato, ma configura semmai la recidiva o l'abitualità nel reato. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ergastolo o trent’anni? No al vincolo della continuazione
Il Condannato, condannato all'ergastolo, ha proposto un incidente di esecuzione per contestare l'estensione dell'estradizione e richiedere l'applicazione del vincolo della continuazione tra diversi reati, puntando alla riduzione della pena a trent'anni. La Corte di appello ha respinto la richiesta poiché identica a una precedente già rigettata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la preclusione processuale impedisce la riproposizione di istanze identiche senza nuovi elementi di fatto o di diritto. Inoltre, l'applicazione del vincolo della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preventivo, non potendo basarsi sulla mera appartenenza allo stesso contesto associativo o su semplici congetture. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene derivanti da diverse sentenze definitive riguardanti violazioni della sorveglianza speciale. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi in luoghi diversi in modo estemporaneo, senza un unico disegno criminoso ma come espressione di una generica scelta di vita illegale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati non equivale a un programma criminoso unitario, ma rappresenta una condotta di vita punibile con la recidiva. Il Condannato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la vita criminale
Il Ricorrente ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a reati di ricettazione. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa delle diverse modalità dei fatti e del lungo arco di tempo tra i reati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati dovuta a una scelta di vita criminale non equivale a un unico disegno criminoso. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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Concordato in appello: l’accordo salta se i motivi sono nuovi
L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione di un'autovettura, proponeva appello chiedendo la riqualificazione del reato. Successivamente, presentava motivi nuovi chiedendo la continuazione con precedenti condanne e proponeva un concordato in appello, accettato dal Procuratore generale. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che i motivi nuovi sono inammissibili se introducono questioni del tutto autonome (come la continuazione con condanne già definitive prima della scadenza dei termini d'appello) rispetto ai motivi originari. Di conseguenza, il concordato in appello basato su tali motivi inammissibili non poteva trovare accoglimento. Il ricorso dell'Imputato è stato rigettato con condanna alle spese.
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Reato continuato in sede esecutiva: quando il ricorso costa caro
Il caso riguarda la rideterminazione della pena per un condannato, precedentemente sanzionato con due diverse sentenze definitive. Il Giudice dell'esecuzione ha unificato le condanne applicando la disciplina del reato continuato in sede esecutiva. La difesa ha contestato il calcolo, sostenendo che il reato originariamente più grave di una delle due sentenze fosse stato illegittimamente declassato a reato satellite, subendo un aumento di pena ingiustificato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nell'unificare più condanne, il giudice deve individuare il reato più grave in assoluto tra tutti i titoli. Di conseguenza, i reati precedentemente considerati principali nelle singole sentenze possono legittimamente diventare reati satellite nel calcolo complessivo, purché gli aumenti non superino i limiti fissati dai giudici di merito.
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Reato continuato: niente sconti per la scelta di vita criminale
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per sei condanne accumulate tra il 1996 e il 2018, legate allo spaccio di stupefacenti e ad attività associative. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso ma una scelta di vita delinquenziale generica. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice scelta di vivere commettendo reati non equivale a un disegno criminoso unitario, necessario per il riconoscimento del reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Legittimazione ad impugnare: Procura KO per errore di competenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale contro un'ordinanza della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva accolto la richiesta di continuazione dei reati formulata da un condannato per associazione mafiosa ed estorsione. La Suprema Corte ha rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica. Le funzioni di pubblico ministero davanti alla Corte d'Appello spettano infatti esclusivamente al Procuratore Generale presso la stessa corte. Di conseguenza, il ricorso presentato da un organo non legittimato è stato respinto senza esame nel merito.
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Continuazione nel reato: tra spaccio lieve e grave decide il giudice
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione nel reato tra una condanna per associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità e un reato di spaccio non lieve. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a un'esclusione astratta basata sulla diversa gravità dei reati. Al contrario, il giudice deve verificare se, al momento dell'adesione all'associazione, il soggetto avesse programmato anche il singolo reato più grave nell'ambito di un unico disegno criminoso. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Calcolo della pena nel reato continuato: sconti o rigore?
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della condanna per reati di droga e armi. In particolare, lamentava la mancanza di motivazione specifica per gli aumenti applicati ai singoli reati satellite e l'errato calcolo della pena pecuniaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudice di merito ha ampiamente motivato la decisione, bilanciando la gravità dei fatti con il percorso rieducativo del condannato. Inoltre, la Corte ha confermato che il calcolo della pena nel reato continuato non richiede una motivazione esplicita sull'applicazione dei nuovi minimi edittali se la sentenza è successiva alla pronuncia di incostituzionalità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione in executivis: vietato aumentare la pena
Il Condannato ha chiesto l'applicazione della continuazione in executivis per unificare le pene di due sentenze definitive. La Corte d'appello, come giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva, ma ha applicato per un reato satellite un aumento di pena superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione nel processo originario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può mai aggravare la posizione del reo aumentando le singole frazioni di pena già fissate in modo irrevocabile. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo favorevole.
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Rideterminazione della pena: l’errore del giudice riapre il caso
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, nel calcolare la pena complessiva per più reati, ha commesso un errore metodologico. Il giudice ha infatti utilizzato come base la pena complessiva di una precedente condanna anziché individuare il singolo reato più grave e applicare gli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la rideterminazione della pena richiede prima lo scorporo di tutti i reati uniti in continuazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo calcolo conforme ai principi di legge.
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Sconto di pena per rito abbreviato: la Cassazione corregge i calcoli
Il Condannato ha chiesto l'unificazione delle pene per diverse condanne di rapina, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Corte di appello ha accolto la richiesta rideterminando la pena complessiva, ma ha omesso di applicare lo sconto di pena per rito abbreviato (pari a un terzo) sulla quota di aumento stabilita per il reato satellite, giudicato appunto con rito speciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che lo sconto di pena per rito abbreviato deve essere applicato anche in fase esecutiva sulla quota di aumento per la continuazione relativa al reato giudicato con rito speciale. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo della pena.
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