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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: pena annullata per calcolo errato del giudice
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di tre diverse sentenze irrevocabili. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta ma ha calcolato la pena complessiva in modo errato. Invece di scorporare i singoli reati per individuare quello più grave su cui calcolare la pena base, ha utilizzato come base la pena complessiva di una precedente condanna. Inoltre, non ha motivato gli aumenti per i reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e rinviando il caso al Tribunale di Catania per un nuovo calcolo corretto e motivato.
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Reato continuato e droga: la Cassazione annulla il no del giudice
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne relative a reati in materia di stupefacenti commessi a distanza di pochi mesi. Il Tribunale ha rigettato l'istanza, ritenendo che i reati derivassero da una generica propensione a delinquere e valorizzando la diversità delle sostanze (hashish e cocaina). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Tribunale ha motivato in modo carente e contraddittorio, ignorando indici fondamentali come la contiguità temporale e l'omogeneità dei reati, e supponendo erroneamente la presenza di complici. Il caso viene rinviato a un diverso giudice per un nuovo esame.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per la scelta di vita
Il Ricorrente, condannato per due distinti reati associativi legati allo sfruttamento della prostituzione, ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati. Sosteneva che le condotte facessero parte di un unico progetto criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i due reati sono stati commessi in luoghi diversi (Messina e Catania), in tempi differenti e da gruppi criminali quasi del tutto distinti. Di conseguenza, non e possibile ravvisare un disegno unitario, ma solo una generica scelta di vita delinquenziale, che non da diritto allo sconto di pena previsto dalla continuazione dei reati. Il Ricorrente e stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: esclusa la revoca automatica
Il Giudice dell'esecuzione riconosceva il reato continuato tra due condanne a carico del Condannato, rideterminando la pena complessiva a quattro anni di reclusione. Una delle condanne precedenti beneficiava della sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca di tale beneficio, poiché la nuova pena superava il limite legale di due anni. Il Giudice dell'esecuzione dichiarava di non dover provvedere, ritenendo il superamento automatico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che la sospensione condizionale della pena non si revoca automaticamente in fase esecutiva. Il giudice deve emettere un provvedimento espresso per eliminare ogni incertezza sull'operatività del beneficio. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova decisione sul punto.
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Reato continuato: stile di vita deviante o piano programmato?
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne definitive: una per possesso di documento falso (2017) e una per uso di patente contraffatta (2015). Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando la distanza temporale di un anno e cinque mesi tra i fatti e l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice omogeneità dei reati e una generica scelta di vita deviante non bastano a dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario pianificato fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Reato continuato: no allo sconto di pena senza prove concrete
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta poiché l'interessato non ha fornito elementi concreti per dimostrare un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che spetta al richiedente l'onere di allegare i fatti specifici a supporto della continuazione. Non basta richiamare gli indici teorici della giurisprudenza senza calarli nella realtà del caso. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rideterminazione della pena: il limite invalicabile del giudicato
Il Condannato, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, ha richiesto la rideterminazione della pena sostenendo l'applicazione di norme penali più favorevoli vigenti prima della riforma del 2005. La Corte d'Appello, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta poiché la condotta criminosa si è protratta fino al 2006. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la continuazione del reato nel 2006 esclude i benefici della legge precedente e che la sentenza è ormai coperta da giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negata per vizio di mente e tempo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per i fatti giudicati in quattro diverse sentenze di condanna. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo un disegno criminoso unitario a causa dell'ampio intervallo temporale tra i reati e della presenza di un vizio parziale di mente del soggetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati non può essere applicata automaticamente a condotte distanti nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: nessun cumulo per spaccio dopo anni
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per quattro sentenze di condanna relative a fatti di spaccio di stupefacenti commessi a distanza di molti anni (1998, 2002, 2010). Il Giudice ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per applicare la continuazione dei reati, non bastano indizi generici come lo stesso territorio o le stesse modalità d'azione. È invece necessaria la prova che il soggetto avesse programmato preventivamente, nelle linee essenziali, i singoli episodi delittuosi fin dal momento della costituzione dell'associazione criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: il no della Cassazione al cumulo di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione dei reati per quattro diverse sentenze di condanna. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa della diversità dei mezzi usati, della distanza temporale tra i fatti e di un periodo di detenzione intermedio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i reati erano autonomi ed estemporanei, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Vincolo della continuazione: no allo sconto per reati diversi
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di due diverse sentenze di condanna per reati associativi. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, evidenziando che i sodalizi criminosi erano diversi per partecipanti e scopi, escludendo un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché volto a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se passano anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra un episodio di spaccio di stupefacenti del 2005 e la partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico nata nel 2009. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della notevole distanza temporale di quattro anni tra i fatti e della diversa composizione dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che non e possibile ravvisare un unico disegno criminoso originario. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: no al cumulo se manca il piano unico
Il Tribunale di Marsala, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di un cittadino volta a ottenere il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne accumulate tra il 2013 e il 2015. Il giudice ha ritenuto che i reati, pur omogenei, fossero distribuiti in un arco temporale di due anni, dimostrando una scelta di vita criminale anziché un unico disegno iniziale. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione poiché il giudice non aveva valutato la continuazione dei reati per singoli gruppi di illeciti più vicini nel tempo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la difesa aveva richiesto la continuazione per l'intero blocco di reati e non in via subordinata per singoli gruppi. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non era tenuto a frazionare d'ufficio la valutazione.
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Continuazione dei reati: condanna confermata ma pena da ricalcolare
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi soggetti condannati per associazione mafiosa, estorsione e gestione illecita di scommesse. La difesa ha contestato la valutazione delle prove e ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati con precedenti condanne definitive. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali, confermando la responsabilità penale degli imputati. Tuttavia, ha accolto parzialmente i ricorsi di alcuni imputati, annullando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello. L'annullamento riguarda esclusivamente l'omessa valutazione sulla continuazione dei reati per due imputati e il diniego delle attenuanti generiche per un terzo. I giudici di secondo grado dovranno quindi rideterminare le pene su questi specifici punti.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per lo spaccio autonomo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione dei reati tra diverse condanne definitive per associazione mafiosa, estorsione e spaccio di stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione aveva escluso il vincolo poiché i reati di spaccio erano occasionali, autonomi e commessi con complici diversi, senza una pianificazione preventiva al momento dell'ingresso nel sodalizio mafioso. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che la continuazione dei reati tra la partecipazione a un'associazione mafiosa e i singoli reati di scopo richiede la prova rigorosa che questi ultimi fossero già programmati fin dall'inizio dell'adesione al gruppo criminale. Di conseguenza, il condannato non ha ottenuto lo sconto di pena ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Continuazione nel rito abbreviato: no al doppio sconto di pena
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale contro la rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo aveva applicato una doppia riduzione per il rito abbreviato nel calcolare la continuazione tra due condanne. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di continuazione nel rito abbreviato in sede esecutiva, il giudice deve prima determinare la pena base al lordo dello sconto, applicare l'aumento per la continuazione e solo alla fine calcolare la riduzione di un terzo sull'intero totale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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Reato continuato in sede esecutiva: no al rifiuto senza motivi
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di sette diverse sentenze riguardanti truffe, falsi e associazione a delinquere. Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, ritenendo che i reati fossero frutto di una generica tendenza a delinquere e non di un piano prestabilito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando che i giudici precedenti avevano già riconosciuto l'unificazione per molti di questi reati commessi nello stesso periodo. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni già espresse nelle sentenze definitive senza una motivazione approfondita. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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Continuazione in sede esecutiva: se il giudice sbaglia i calcoli
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione in sede esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze di condanna. Il Giudice dell'esecuzione ha accolto parzialmente la richiesta, ma ha commesso gravi errori materiali e logici nel calcolo della pena e nell'individuazione del reato più grave. Inoltre, il giudice non ha acquisito d'ufficio i fascicoli delle sentenze precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando che il provvedimento era del tutto incomprensibile e privo dei documenti essenziali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame corretto e completo.
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Reato continuato: l’onere della prova spetta all’imputato
Un cittadino straniero, condannato per detenzione di eroina, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento del reato continuato con una precedente condanna definitiva. La difesa sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la precedente sentenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel giudizio di cognizione spetta all'imputato l'onere di allegare le copie delle sentenze irrevocabili di cui chiede l'unificazione. L'acquisizione d'ufficio è prevista solo nella fase esecutiva, mentre nella fase di merito serve a garantire la celerità del processo ed evitare richieste dilatorie. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato: no a sconti di pena senza fatti nuovi
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione di Bologna un ulteriore riconoscimento del reato continuato per unificare alcuni omicidi, già giudicati nel 2001, con altri reati riuniti in una precedente decisione del 2016. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per assenza di elementi di novità ("nova") e per la presenza di un precedente diniego definitivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del 2016 aveva già implicitamente escluso l'unificazione di quel segmento di reati. In assenza di fatti nuovi, opera la preclusione del giudicato, rendendo inammissibile una nuova valutazione dello stesso tema. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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