Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'unificazione di tre condanne definitive tramite l'istituto del reato continuato. Il Tribunale ha accolto la richiesta rideterminando la pena complessiva, ma senza chiarire se avesse applicato lo sconto di un terzo previsto per il rito abbreviato, rito con cui erano stati celebrati i singoli processi. Il Condannato ha quindi proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento con rinvio. La Corte ha stabilito che, in caso di continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, il giudice deve prima individuare la pena base senza sconti, applicare l'aumento per la continuazione e, solo alla fine, calcolare la riduzione di un terzo sull'intero risultato ottenuto.
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