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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: sconti di pena negati per i delitti del clan
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa e diversi omicidi commessi in tempi differenti, ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i delitti frutto di decisioni estemporanee e non di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che non esiste una presunzione automatica di continuazione tra reato associativo e reati-fine. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente agli omicidi commessi nel medesimo anno di fondazione del clan. Il giudice del rinvio dovrà valutare se tali specifici omicidi, commessi per acquisire il controllo del territorio, fossero parte del programma iniziale del sodalizio criminoso.
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Rito abbreviato: pena ridotta ma il calcolo del giudice è errato
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'unificazione di tre condanne definitive tramite l'istituto del reato continuato. Il Tribunale ha accolto la richiesta rideterminando la pena complessiva, ma senza chiarire se avesse applicato lo sconto di un terzo previsto per il rito abbreviato, rito con cui erano stati celebrati i singoli processi. Il Condannato ha quindi proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento con rinvio. La Corte ha stabilito che, in caso di continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, il giudice deve prima individuare la pena base senza sconti, applicare l'aumento per la continuazione e, solo alla fine, calcolare la riduzione di un terzo sull'intero risultato ottenuto.
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Reato continuato: la Cassazione smentisce il diniego sul falso
Un cittadino straniero, privo di patente e irregolare sul territorio, veniva condannato in due diversi procedimenti per ricettazione, falsificazione della patente di guida e false dichiarazioni sull'identità personale a seguito di controlli stradali avvenuti a distanza di circa diciotto mesi. Il condannato chiedeva al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene. Il Tribunale respingeva la richiesta, ritenendo la condotta un semplice stile di vita deviante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che l'identità di luoghi, modalità esecutive e finalità (circolare impunito) costituiscono indici precisi di un unico disegno criminoso, che il giudice di merito non può escludere con motivazioni illogiche o basate su semplici pregiudizi personali.
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Continuazione dei reati: negata se mancano le vecchie sentenze
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per rapina aggravata. L'imputato chiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati con altre condanne precedenti, ma non aveva allegato le relative sentenze. La Suprema Corte ha stabilito che, nel giudizio di cognizione, chi richiede la continuazione dei reati ha l'onere di produrre la documentazione necessaria, non bastando la semplice indicazione degli estremi delle decisioni. Inoltre, i giudici hanno confermato l'applicazione della recidiva, escludendo che la rapina fosse un episodio occasionale, vista la pericolosità sociale del soggetto già sottoposto a misure di prevenzione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in sede esecutiva: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di un anno e mezzo per estemporanee necessità economiche, escludendo un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era congruamente motivata e non sindacabile. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto per reati troppo distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di diverse sentenze di condanna definitive. La Corte d'appello ha respinto la richiesta, rilevando che i reati erano stati commessi a distanza di sei anni, anche all'estero, qualificandoli come impulsi occasionali privi di una programmazione unitaria iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che spetta al richiedente dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso originario. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: no a sconti per scuse banali
Il Ricorrente, sottoposto a una misura di prevenzione, ha violato ripetutamente le prescrizioni non facendosi trovare in casa durante i controlli di polizia. Ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unificare le condanne e ridurre la pena complessiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo le violazioni frutto di impulsi estemporanei e non di un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla programmazione dei reati spetta al giudice di merito e, se logicamente motivata, non e modificabile. Il Ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato negato: niente sconti per reati distanti nel tempo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di diverse sentenze di condanna. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di spinte estemporanee e non di un unico disegno criminoso, data la distanza temporale (tra il 2007 e il 2011) e il possesso di numerosi titoli bancari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del giudice di merito era logicamente motivata e non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: la Cassazione nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per due reati commessi nel maggio 2008 (calunnia e falso in titolo di credito). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno criminoso unitario preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che, per ottenere la continuazione dei reati dopo la condanna definitiva, non basta la vicinanza temporale tra i fatti, ma occorre dimostrare che il secondo reato fosse già programmato al momento della commissione del primo. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso ed è obbligato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: negato lo sconto per truffe
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di diverse condanne per truffa subite tra il 2013 e il 2016. Il Tribunale di Ravenna ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un disegno unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una scarsa valutazione del collegamento tra i fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza temporale di tre anni e le diverse modalità con cui sono state compiute le truffe escludono una programmazione iniziale unica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i fatti sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione dei reati in sede esecutiva per unificare le pene di diverse condanne irrevocabili subite tra il 2000 e il 2011. Il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e privi di un unico disegno criminoso iniziale, data l'ampia distanza temporale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la decisione del giudice di merito era logica e coerente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i delitti sono distanti anni
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne definitive relative a reati commessi nel 2011, 2016 e 2018. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i reati frutto di impulsi estemporanei e non di un unico disegno criminoso originario, data l'ampia distanza temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la valutazione del giudice di merito è logica e insindacabile se ben motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione in sede esecutiva: no al ricorso ripetitivo
Il Tribunale di Verona, operando come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da un condannato per ottenere la continuazione in sede esecutiva dei reati ascritti. Il Tribunale ha rilevato che una identica istanza era già stata respinta in precedenza dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione del beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e privo di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le pene di due condanne distinte: una per associazione mafiosa (2009-2010) e una per minacce condominiali (2012). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo i reati privi di un unico disegno criminoso e frutto di spinte delittuose occasionali e disomogenee. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione del giudice di merito non è sindacabile se logicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per lo spaccio successivo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati tra una condanna per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, attiva fino a marzo 2016, e due successive condanne per singoli episodi di spaccio avvenuti a luglio e settembre 2016. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo i reati successivi frutto di nuove e autonome decisioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede una pianificazione preventiva e unitaria. Non è possibile ritenere pianificati, al momento della nascita dell'associazione, singoli spacci compiuti mesi dopo la sua dissoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: lo stile di vita criminale non da sconti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne per furto e violazione della sorveglianza speciale, sostenendo che facessero parte di un unico progetto di vita criminale. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un preciso disegno criminoso unitario programmato in anticipo, e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Inoltre, spetta al condannato l'onere di allegare prove concrete di questa programmazione unitaria, non bastando la semplice vicinanza temporale o l'identita dei reati commessi.
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Continuazione nei reati associativi: no allo sconto senza prove
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro il diniego del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati di scopo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la continuazione nei reati associativi richiede la prova rigorosa che i singoli reati satellite fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di fare ingresso nel sodalizio criminoso. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a dimostrazione di questa deliberazione unitaria originaria, risultando peraltro che prima di una certa data egli fosse soltanto un soggetto gravitante all'esterno dell'associazione. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: la vicinanza nel tempo non evita la condanna
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per i reati di ricettazione e rapina. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la diversità dei reati e dei tempi di esecuzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il reato continuato in fase di esecuzione, il condannato deve dimostrare l'esistenza di un unico progetto criminoso iniziale. Non basta fare riferimento alla vicinanza temporale dei fatti o alla tipologia di reati, poiché questi elementi possono indicare una semplice abitudine a delinquere e non una pianificazione unitaria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Unicità del disegno criminoso: no allo sconto di pena automatico
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva l'applicazione della continuazione tra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i singoli episodi di spaccio. La Suprema Corte ha chiarito che, per ottenere lo sconto di pena, è indispensabile dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Questo significa che i singoli reati satellite devono essere stati programmati concretamente nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di entrare a far parte dell'associazione. Non è sufficiente una generica adesione al programma criminoso del gruppo. Di conseguenza, il condannato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: perché il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per diverse rapine commesse tra il 2011 e il 2013, sperando in uno sconto di pena. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo tra i colpi, commessi in luoghi e con modalità differenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso iniziale e non una semplice propensione a delinquere. La distanza temporale di oltre un anno tra la prima rapina e le successive dimostra che ogni reato è stato frutto di una scelta autonoma ed estemporanea, escludendo l'esistenza di un progetto unitario originario.
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